IL NETWORK MARKETING E LA LEGGE ITALIANA
Il Marketing multilivello in Italia
L'enorme sviluppo del Multilevel Marketing, sistema commerciale ampiamente utilizzato in America ed in molti paesi europei, compresa l'Italia e la mancanza, nel nostro paese (a differenza di altri, in cui le normative erano già presenti), di una legge, ha portato il governo italiano, sotto la spinta di due colossi della vendita diretta, a prendere provvedimenti per distinguere le forme di vendita legali da quelle fraudolente (catene di S.Antonio e vendite piramidali).
Un primo passo
Nel 1997 è stato "varato" un progetto di legge (3322), nel quale, un deputato, evidenzia la necessità di proteggere le attività di Multilevel Marketin legali, da catene di S.Antonio e attività piramidali che, spacciandosi per sistemi Multilevel, stavano truffando molte persone. E' importante dare un'occhiata a questo documento (da cui è nata la legge 173), perché spiega in maniera dettagliata,le differenze tra questi sistemi. E' quindi di aiuto per distinguere le attività lecite da quelle fraudolente.
Ecco alcuni stralci del progetto di legge 3322 consultabile per intero sul sito istituzionale camera.it.
Il testo è originale, i commenti sono in blu.
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, si è assistito allo sviluppo del multilevel marketing, una forma di vendita
del tutto innovativa per il nostro sistema economico ed imprenditoriale che costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, tipica manifestazione di imprenditoria
diffusa.
Al fine di tutelare il consumatore occorre fare molta chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di vendita diretta con il metodo del multilevel marketing ed, invece, vere e
proprie forme di truffa a danno del consumatore finale.
Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato, dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane
mistificazioni.
Si rende, pertanto, necessario operare una netta distinzione tra le forme di "vendita diretta", includendo anche quelle a struttura
multilevel, e le cosiddette forme di "vendita piramidale", "catene di S. Antonio", ed operazioni similari che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.
Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto (FM paga dal 3% al 21% ramo Magnolia, ulteriore 9% ramo Orchidea) in un organizzazione piramidale la merce, il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide.
base di quanto appena detto appaiono perciò chiari gli elementi che distinguono la vendita diretta piramidale.
Nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sull'acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice reperimento di nuovi elementi dainserire nell'organizzazione. Gli acquirenti che entranonella catena pagano non tanto la merce ma il diritto di accessonall'organizzazione. Nellavendita diretta, invece, il guadagno dipende escusivamente dalla merce effettivamente venduta.
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